Lo stabilisce la sentenza del TAR 2102/2021 pubblicata il 19 febbraio.
La misura è “non è in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente".
E' da considerarsi "irragionevole l'imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi.”
“Gli atti che il DPCM impugnato ha indicato quali atti presupposti ai cui contenuti fa rinvio, ossia i verbali 123 e 124 del CTS, nulla dicono sul punto."
"il CTS ha specificato che il riavvio delle attività scolastiche dovrà continuare a tenere conto dell'evoluzione dell'andamento epidemiologico, anche prevedendo una “modularità e scalabilità delle azioni di prevenzione” inclusa quella dell’uso delle mascherine, dunque escludendo una imposizione indiscriminata dell’uso delle mascherine."
"La relazione del Ministero della Salute [richiesta dal Tribunale] non ha fornito [...] le evidenze scientifiche, poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età superiore ai 6 anni, anche durante l’orario scolastico ... dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall’uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata."
"Ne risulta, dunque, il non corretto esercizio della discrezionalità amministrativa sotto forma di eccesso di potere.”
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La sentenza in questione è relativa al DPCM 3 novembre, che ha imposto per la prima volta l'obbligo. Il documento afferma che per ragioni formali il Giudice non può estendere automaticamente la stessa decisione ai due successivi Dpcm (compreso quello in vigore fino al 5 marzo), pur sottolineando che hanno "reiterato testualmente la medesima misura in questa sede censurata", e lasciando quindi intendere che nella sostanza e nel merito la proroga di una misura definita illegittima va considerata ugualmente illegittima.
Il Governo dovrà prendere tempestivamente atto di questa sentenza e dare seguito rimuovendo immediatamente l'obbligo di mascherina al banco.
In ogni caso, da questo momento chi obbligherà i bambini a indossare la mascherina al banco lo farà applicando una norma illegittima e si assumerà personalmente la responsabilità, morale e civile, di esporre bambini e ragazzi a rischi ampiamente documentati dagli studi scientifici riportati da OMS e UNICEF, nei confronti dei quali non sono state predisposte precauzioni e forme di monitoraggio, in nome di una presunta utilità sociale che il governo, pur obbligato dal TAR e dal Consiglio di Stato, non è stato in grado di dimostrare.
Sarà utile fare il più possibile pressione a tutti i livelli – scrivendo ai dirigenti scolastici, alle direzioni regionali, ai garanti per l'infanzia, al ministero – per avere chiarimenti definitivi sulle disposizioni in merito all'uso della mascherine nelle scuole, alla luce delle recenti ordinanze del TAR del Lazio, dei decreti del Consiglio di Stato, e soprattutto della sentenza del TAR 2102/2021.
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